LEGGE REGIONALE N. 47 DEL
1-08-1997
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 3
(Contributi per l' impiantistica sportiva) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), la regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio - ricreative da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità nell' ordine: a) all' adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia e all' abbattimento delle barriere architettoniche; b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature; c) alla realizzazione di strutture e attrezzature sportive all' aperto; d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali associati nelle forme indicate dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142; e) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di società a prevalente partecipazione pubblica. 2. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l' acquisto di immobili da destinare all' attività sportiva. 3. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi mediante contributi pluriennali, nella misura massima del sei per cento della spesa ritenuta ammissibile; la regione può stipulare convenzioni con istituti di credito. 4. Le province, entro il 30 settembre di ogni anno e contestualmente ai programmi di cui all' articolo 8 della lr 5 settembre 1992, n. 46, trasmettono alla Regione i programmi pluriennali nel settore dello sport assieme alle richieste di finanziamento degli interventi di competenza propria o degli altri enti locali. Le richieste di finanziamento dei soggetti, diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, sono trasmesse dai Comuni alle Province unitamente a quelle di propria competenza. 5. Le richieste di finanziamento debbono indicare la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale richiesto, l' impatto economico - sociale ed ambientale. 6. La giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport, entro trenta giorni dall' approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce le tipologie degli impianti sportivi da finanziare, i criteri e le modalità di finanziamento degli impianti, nel rispetto delle priorità di cui al comma 1. Alla concessione dei finanziamenti provvede il dirigente del servizio competente in materia di sport, ai sensi dell' articolo 5 della lr 31 ottobre 1994, n. 44, sulla base dell' istruttoria tecnico - economica del nucleo di valutazione di cui all' articolo 28 della lr 26 aprile 1990, n. 30. 7. I soggetti ammessi a finanziamento decadono dal contributo regionale in caso di mancato inizio dei lavori entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo stesso. 8. Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 68 della lr 5 agosto 1992, n. 34. Nota all'articolo 3, comma 1, lettera d): Il Capo VIII della L. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) concerne le forme associative e di cooperazione - Accordi di programma e contiene gli articoli 24 (Convenzioni), 25 (Consorzi), 26 (Unioni di Comuni) e 27 (Accordi di programma). Nota all'articolo 3, comma 4: Il testo dell'articolo 8 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente: "Art. 8 - (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti) - 1. La regione, anche ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 e del comma 13 dell'articolo 54 della legge n. 142/1990, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e promuove accordi di programmi al fine di realizzare gli obiettivi del PRS. 2. Le province, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettono alla Regione i loro programmi pluriennali assieme alle richieste di finanziamento dei programmi di competenza propria o degli altri enti locali, in conformità agli obiettivi fissati dal PRS. 3. I programmi degli enti locali debbono indicare gli obiettivi perseguiti, la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale previsto, l'impatto economico-sociale ed ambientale, la connessione con altri interventi regionali o degli enti locali. 4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, decide sull'ammissibilità al finanziamento dei programmi, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. n. 30/1990, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal programma delle opere pubbliche di cui all'articolo 3 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni". Note all'articolo 3, comma 6: - Il testo dell'articolo 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale) è il seguente: "Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico) - 1. Salvo quanto non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi. 2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli Provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente. 4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimento degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46. 5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3. 6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1. 7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici o privati". - Il testo dell'articolo 28 della L.R. n. 30/1990 (Organizzazione amministrativa della Regione) è il seguente: "Art. 28 - (Nucleo di valutazione progetti) - 1. Per coadiuvare il coordinatore della programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze nella valutazione economica e di fattibilità dei progetti di investimento nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi della programmazione regionale e di settore è istituito presso il servizio valutazione progetti un nucleo valutazione progetti costituito con delibera della giunta regionale e composto da non più di dieci esperti di analisi e valutazione economica scelti fra il personale regionale e in mancanza fra estranei all'amministrazione regionale. 2. Il nucleo di valutazione provvede sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti organi regionali alla istruttoria tecnico economica con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici dei piani e progetti di investimento della Regione degli enti e aziende dipendenti o da finanziarsi dalla Regione individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e determinando altresì le graduatorie al fine del finanziamento. 3. Il nucleo opera sia unitariamente sia per gruppi di lavoro che collaborano in particolare con i coordinatori di area intersettoriali. 4. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 23". Nota all'articolo 3, comma 8: Il testo dell'articolo 68 della L.R. n.34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente: "Art. 68 - (Limiti alle concessioni in deroga) - 1. Il nulla-osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, non può essere concesso: a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; b) per concessioni in deroga alle norme relative alle destinazioni di zona, per le quali si provvede con specifiche varianti allo strumento urbanistico; c) per concessioni in deroga alle disposizioni del PPAR, del PIT e dei PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 13; 2. Tale nulla osta, in ogni caso, può essere concesso soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali; b) la concessione in deroga riguardi impianti ed opere pubbliche o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato; c) il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata; d) non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica".
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