LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 1-08-1997
REGIONE MARCHE

Interventi per la promozione e lo sviluppo
della pratica sportiva e delle attività
motorio - ricreative.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 52
del 8 agosto 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 7 del 1999 Articolo 10

 (Contributi per l' impiantistica sportiva)
 1.  Per il perseguimento delle finalità  di cui all' articolo
1, comma 2, lettera b), la regione concorre al finanziamento
per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti
e di attrezzature sportive e motorio - ricreative da
parte degli enti locali, società  sportive e loro strutture
associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini
di lucro, dando priorità  nell' ordine:
  a) all' adeguamento degli impianti alle norme vigenti in
materia e all' abbattimento delle barriere architettoniche;
  b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli
impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
  c) alla realizzazione di strutture e attrezzature sportive
all' aperto;
  d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte
di enti locali associati nelle forme indicate dal capo
VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  e) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte
di società  a prevalente partecipazione pubblica.
  2.  La realizzazione di nuovi impianti può  avvenire anche
mediante l' acquisto di immobili da destinare all' attività 
sportiva.
  3.  Il concorso finanziario della Regione può  avvenire in
conto capitale, in misura non superiore al cinquanta per
cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi
mediante contributi pluriennali, nella misura massima del
sei per cento della spesa ritenuta ammissibile;  la regione
può  stipulare convenzioni con istituti di credito.
  4.  Le province, entro il 30 settembre di ogni anno e
contestualmente ai programmi di cui all' articolo 8 della lr
5 settembre 1992, n. 46, trasmettono alla Regione i programmi
pluriennali nel settore dello sport assieme alle
richieste di finanziamento degli interventi di competenza
propria o degli altri enti locali.  Le richieste di finanziamento
dei soggetti, diversi dagli enti locali, di cui al
comma 1, sono trasmesse dai Comuni alle Province
unitamente a quelle di propria competenza.
  5.  Le richieste di finanziamento debbono indicare la
tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi
di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione,
della esecuzione e della gestione, il piano finanziario
ed il contributo regionale richiesto, l' impatto
economico - sociale ed ambientale.
  6.  La giunta regionale, sentita la consulta regionale per
lo sport, entro trenta giorni dall' approvazione del bilancio
annuale di previsione, stabilisce le tipologie degli
impianti sportivi da finanziare, i criteri e le modalità  di
finanziamento degli impianti, nel rispetto delle priorità 
di cui al comma 1.  Alla concessione dei finanziamenti
provvede il dirigente del servizio competente in materia
di sport, ai sensi dell' articolo 5 della lr 31 ottobre 1994,
n. 44, sulla base dell' istruttoria tecnico - economica del
nucleo di valutazione di cui all' articolo 28 della lr 26
aprile 1990, n. 30.
  7.  I soggetti ammessi a finanziamento decadono dal contributo
regionale in caso di mancato inizio dei lavori entro
un anno dal provvedimento di concessione del contributo
stesso.
  8.  Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere
rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti
di cui all' articolo 68 della lr 5 agosto 1992, n. 34.

 
Note:

          Nota all'articolo 3, comma 1, lettera d):
    Il Capo VIII della L. n. 142/1990  (Ordinamento  delle  autonomie
locali)  concerne le forme associative e di cooperazione - Accordi di
programma e contiene gli articoli 24 (Convenzioni), 25 (Consorzi), 26
(Unioni di Comuni) e 27 (Accordi di programma).
          Nota all'articolo 3, comma 4:
              Il testo dell'articolo 8 della L.R. n.  46/1992  (Norme
          sulle procedure della programmazione regionale e locale) è 
          il seguente:
              "Art.  8 - (Finanziamento dei programmi di investimento
          degli enti locali e di altri soggetti)  -  1.  La  regione,
          anche  ai  fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 e del
          comma 13 dell'articolo 54 della legge n. 142/1990, concorre
          al finanziamento dei programmi di investimento  degli  enti
          locali   e   promuove  accordi  di  programmi  al  fine  di
          realizzare gli obiettivi del PRS.
              2. Le province, entro il 30  settembre  di  ogni  anno,
          trasmettono  alla  Regione  i  loro  programmi  pluriennali
          assieme alle richieste di finanziamento  dei  programmi  di
          competenza   propria   o   degli   altri  enti  locali,  in
          conformità  agli obiettivi fissati dal PRS.
              3. I programmi degli enti locali debbono  indicare  gli
          obiettivi  perseguiti,  la tipologia di ciascun intervento,
          la localizzazione, i tempi  di  realizzazione,  i  soggetti
          responsabili  della progettazione, della esecuzione e della
          gestione, il piano finanziario ed il  contributo  regionale
          previsto,  l'impatto  economico-sociale  ed  ambientale, la
          connessione con altri interventi  regionali  o  degli  enti
          locali.
              4.   La   Giunta   regionale,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione  del  bilancio  annuale  di   previsione,
          decide  sull'ammissibilità  al finanziamento dei programmi,
          sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di
          valutazione di cui all'articolo 28 della L.R.  n.  30/1990,
          nel  rispetto  dei  criteri e delle modalità  stabiliti dal
          programma delle opere pubbliche di cui all'articolo 3 della
          L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni".
          Note all'articolo 3, comma 6:
              - Il testo dell'articolo 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme
          concernenti  la  democratizzazione  e  la   semplificazione
          dell'attività  Amministrativa Regionale) è  il seguente:
              "Art.  5  -  (Provvedimenti  di  ausilio finanziario ed
          economico) - 1. Salvo quanto non vi abbiano già  provveduto
          le  singole  leggi  di  settore,  sono  predeterminati  dal
          consiglio  regionale  o  dalla giunta regionale, secondo le
          rispettive competenze, i criteri e le modalità  cui  devono
          attenersi   i  singoli  provvedimenti  di  conferimento  di
          sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari  o  di
          attribuzione  di  vantaggi  economici di qualunque genere a
          persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti
          provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.
              2. Nel caso di programmi  e  piani  da  approvarsi  dal
          consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri
          e  le modalità  di cui al comma 1, mentre sono adottati dai
          dirigenti dei servizi competenti  i  singoli  Provvedimenti
          attuativi.    Copia    dei   provvedimenti   è    trasmessa
          immediatamente, oltre che al presidente  della  giunta,  al
          presidente  del  consiglio  regionale  che li comunica alle
          commissioni consiliari competenti, al fine  della  verifica
          del  rispetto  dei  criteri e delle modalità  stabiliti dal
          consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione,
          la  commissione  può   richiedere  alla  giunta   regionale
          l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3
          della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.
              3.  Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e
          2 i dirigenti si attengono agli  indirizzi  generali  della
          giunta  regionale  ed  alle  direttive del componente della
          giunta regionale competente.
              4. I criteri e le modalità  generali per i programmi di
          investimento degli enti  locali  sono  determinati  con  le
          procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
              5.  Le  determinazioni  dei  criteri  e delle modalità 
          adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche
          nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.
              6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità 
          di cui ai  commi  precedenti  deve  risultare  dai  singoli
          provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
              7.  Sono  abrogate le norme regionali che prevedono nei
          piani e programmi regionali, da  approvarsi  dal  consiglio
          regionale,    l'individuazione    puntuale   dei   soggetti
          beneficiari di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili
          finanziari  e  degli ausili finanziari o di attribuzione di
          vantaggi economici di qualunque genere a  persona  ed  enti
          pubblici o privati".
              -  Il  testo  dell'articolo  28  della  L.R. n. 30/1990
          (Organizzazione  amministrativa  della   Regione)   è    il
          seguente:
              "Art.  28  -  (Nucleo di valutazione progetti) - 1. Per
          coadiuvare  il  coordinatore  della  programmazione   e   i
          coordinatori di area secondo le rispettive competenze nella
          valutazione  economica  e  di  fattibilità  dei progetti di
          investimento nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi della
          programmazione regionale e di settore è   istituito  presso
          il  servizio  valutazione  progetti  un  nucleo valutazione
          progetti costituito con delibera della giunta  regionale  e
          composto  da  non  più   di  dieci  esperti  di  analisi  e
          valutazione economica scelti fra il personale  regionale  e
          in mancanza fra estranei all'amministrazione regionale.
              2.  Il  nucleo di valutazione provvede sulla base degli
          indirizzi e dei criteri  stabiliti  dai  competenti  organi
          regionali  alla istruttoria tecnico economica con specifico
          riguardo alla valutazione dei  costi  e  dei  benefici  dei
          piani e progetti di investimento della Regione degli enti e
          aziende   dipendenti   o   da   finanziarsi  dalla  Regione
          individuando il grado di rispondenza dei  singoli  progetti
          ai  predetti indirizzi e criteri e determinando altresì  le
          graduatorie al fine del finanziamento.
              3. Il nucleo opera sia unitariamente sia per gruppi  di
          lavoro che collaborano in particolare con i coordinatori di
          area intersettoriali.
              4. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui al precedente articolo
          23".
          Nota all'articolo 3, comma 8:
              Il testo dell'articolo 68 della L.R.  n.34/1992  (Norme
          in  materia  urbanistica,  paesaggistica  e  di assetto del
          territorio) è  il seguente:
              "Art. 68 - (Limiti alle concessioni in deroga) - 1.  Il
          nulla-osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo
          3, non può  essere concesso:
              a)  per  concessioni  in  deroga  ricadenti  nelle zone
          omogenee A previste dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968,
          n. 1444;
              b) per concessioni in deroga alle norme  relative  alle
          destinazioni   di  zona,  per  le  quali  si  provvede  con
          specifiche varianti allo strumento urbanistico;
              c) per concessioni  in  deroga  alle  disposizioni  del
          PPAR,  del  PIT  e  dei PTC immediatamente prevalenti sulle
          previsioni   degli   strumenti   urbanistici    ai    sensi
          dell'articolo 13;
              2.  Tale nulla osta, in ogni caso, può  essere concesso
          soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni:
              a) la facoltà  di rilasciare concessioni in deroga  sia
          prevista   dai   regolamenti   edilizi  o  dagli  strumenti
          urbanistici comunali;
              b) la concessione in deroga riguardi impianti ed  opere
          pubbliche  o  di  interesse  pubblico, ove quest'ultimo sia
          circostanziatamente motivato;
              c) il  volume  o  la  superficie  utile  assentiti  non
          superino  del  10% il corrispondente valore stabilito dagli
          indici di fabbricabilità  per la zona interessata;
              d)  non  ostino  ragioni  di   natura   ambientale   ed
          architettonica".


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 46 del 1992 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 44 del 1994 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 30 del 1990 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 34 del 1992 Articolo 68

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